LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 8-09-1987
REGIONE LOMBARDIA

Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e
della salute pubblica

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 36
del 9 settembre 1987
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 9 settembre 1987
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente Legge Regionale:

 

 

ARTICOLO 1

 1.  Presso l' USSL sede del servizio veterinario è  istituita
l' anagrafe del cane.
  2.  Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani
è  tenuto a denunciare al Comune di residenza il possesso
dell' animale, il suo trasferimento, la scomparsa o la
morte entro 15 giorni dall' evento.
  3.  Il Comune, con scadenza trimestrale, trasmette all'
anagrafe i dati raccolti ai sensi del precedente comma.

 

 

ARTICOLO 2

 1.  Il cane iscritto all' anagrafe è  contrassegnato da un
numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio
indolore recante la sigla della provincia, il numero
 dell' USSL e un numero progressivo.
  2.  Il tatuaggio è  eseguito a cura dei veterinari ufficiali
delle USSL ovvero da veterinari atuorizzati, indicati
da Enti o Associazioni di volontariato nei distretti e, dove
possibile, nelle sedi dei Comuni.
  3.  I dati concernenti i cani iscritti sono elaborati dalla
 USSL anche ai fini dell' attivazione del sistema informativo
regionale.

 

 

ARTICOLO 3

 1.  I servizi veterinari delle USSL, servendosi delle
proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati,
anche ai fini di profilassi delle malattie infettive,
infestive e diffusive degli animali, quando richiesti
dai proprietari o detentori, predispongono interventi
preventivi e successivi, finalizzati al controllo delle nascite
della popolazione canina e felina.

 

 

ARTICOLO 4

 1.  La Regione predispone ed attua sentite le USSL
e le Associazioni di volontariato, programmi annuali di
informazione e di educazione da svolgere anche nelle
scuole, finalizzati a realizzare corretti rapporti uomoanimale
ed una maggiore sensibilità  verso la difesa dell'
ambiente e il rispetto degli animali stessi.

 

 

ARTICOLO 5

 1.  I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni
di vigilanza sull' osservanza delle Leggi e dei regolamenti
generali e locali relativi alla protezione degli animali.
  2.  Per i compiti di cui al comma precedente i predetti
Enti possono utilizzare a titolo volontario e gratuito
guardie zoofile dell' ENPA e i soci delle altre Associazioni
zoofile, in base ad apposito regolamento regionale
che fissi le modalità  di partecipazione del volontariato.
  3.  Il Sindaco, nella sua qualità  di autorità  sanitaria
locale, può  disporre, in caso di maltrattamenti, che gli
animali siano posti in osservazione per l' accertamento
delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico -
sanitaria.

 

 

ARTICOLO 6

 1.  I cittadini o le associazioni di volontariato possono
ottenere gratuitamente i cani ospitati nei canili pubblici;
  all' atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente
apposito certificato sanitario.

 

 

ARTICOLO 7

 1.  Alla vigilanza ed ispezione nella materia prevista
dalla presente Legge provvedono gli addetti al servizio
sanitario ai quali sia stato attribuito, ai sensi della Legge
Regionale n. 61 del 1984 all' art. 8, la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria, nonchè  gli addetti alla vigilanza
igienico sanitaria, muniti di tesserino, ai sensi dell'
art. 50 della Legge Regionale n. 64 del 1981.

 

 

ARTICOLO 8

 1.  La Giunta Regionale, anche su richiesta degli Enti
Responsabili dei servizi di zona, realizza corsi di formazione
ed esami per guardie ecologiche in materia di protezione
degli animali al fine di assicurare il controllo
sull' applicazione della presente Legge su tutto il territorio
regionale.

 

 

ARTICOLO 9

 1.  Chi alla data dell' entrata in vigore della presente
Legge sia proprietario o detentore di cani non denunciati
presso il Comune deve procedere alla iscrizione di cui
all' articolo 1 entro i successivi sei mesi.
  2.  L' iscrizione all' anagrafe dei cuccioli deve avvenire
entro i primi tre mesi di vita.

 

 

ARTICOLO 10

 1.  Ferme restando le disposizioni penali di cui all' artº
727 cp, l' inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 1
e all' art. 2 della presente Legge è  soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 200.000.
  2.  L' applicazione delle sanzioni previste al comma
precedente sono attribuite ai sensi dell' art. 1, secondo
comma della Legge Regionale n. 90 del 1983 agli Enti
Responsabili di Zona.

 

 

ARTICOLO 11

 1.  A decorrere dall' esercizio finanziario 1988 è  autorizzata
la spesa per le finalità  di cui al precedente:
  1.  Art.  4;
  2.  Art.  8.
  2.  Alla determinazione della spesa per le finalità  di
cui al precedente primo comma, punto 1), si provvederà
a decorrere dall' esercizio finanziario 1988 con la Legge
di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari
ai sensi dell' art. 22, primo comma, della LR 34/ 78.
  3.  Agli oneri derivanti dall' attuazione di quanto disposto
dal precedente primo comma, punto 2), si provvederà
a decorrere dall' esercizio finanziario 1988 mediante
impiego delle somme che verranno stanziate, con le
modalità  di cui all' art. 66, della LR 95/ 80, ai capitoli
1.3.2.2.2.1287 << Spese per l' attuazione diretta da parte
della Regione e tramite i centri da essa dipendenti dalle
iniziative di formazione professionale, 2o e 3o quadrimestre
anno scolastico in corso >> e 1.3.3.2.2.2141 << Spese per
l' attuazione diretta da parte della Regione e tramite i
centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione
professionale - I quadrimestre anno scolastico successivo
a quello in corso >> che saranno iscritti negli stati di
previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario
1988 e successivi.
 4.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma, punto 1), alla parte I, ambito 2, settore 3, finalità
2, attività  2, dello stato di previsione delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1988 sarà  istituito
per memoria il capitolo 1.3.2.2.2.2393 << Spese per le attività
di informazione e di educazione da svolgersi anche
nelle scuole per sensibilizzare alla difesa dell' ambiente
ed al rispetto degli animali >>.
  5.  Salvo quanto disposto dal precedente primo comma,
le spese per l' attuazione della presente Legge sono
sostenute dalle USSL, sedi dei servizi veterinari nelle
quali è  istituita l' anagrafe del cane.  Al finanziamento
dei relativi oneri si provvede mediante impiego del Fondo
sanitario nazionale - quota corrente - spettante alla
Regione Lombardia.

 

 

ARTICOLO 12

 1.  Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente
Legge i Comuni sono tenuti a trasmettere alla USSL
nella quale è  istituita l' anagrafe i dati relativi al ruolo
della tassa sui cani.
 La presente Legge Regionale è  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come Legge della Regione Lombarda.
 Milano, 8 settembre 1987
 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
28 luglio 1987 e vistata dal Commissario del Governo
con nota del 2 settembre 1987 prot. n. 20802/ 1740)